Di seguito le informazioni che devono essere riportate obbligatoriamente: - denominazione sociale Per ditte individuali e società di persone, rimane invece il semplice obbligo di indicare il numero di partita IVA almeno nella home page del sito internet della società (art. 35 del D.P.R. 633/1972).
- indirizzo completo sede legale
- codice fiscale e partita IVA
- importo capitale sociale con indicazione della parte versata
- registro imprese ove la società è iscritta e numero (è uguale al codice fiscale)
- numero REA
Tale obbligo decorre dal 29/07/2009, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge Comunitaria 2008, che ha modificato l’art. 2250 c.c., il quale prevedeva già l’obbligo di indicare alcune informazioni relative alla società in tutti i documenti (fatture, contratti, lettere, ecc.). Il mancato aggiornamento dei suddetti dati su siti internet ed e-mail della società può comportare sanzioni da € 206 a € 2.065.
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